Lo Statuto

Clicca qui per scaricare l'Atto costitutivo e lo Statuto del 1979

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Art. 1
E' costituita l'Associazione culturale La Valaddo. Essa ha sede in Roure, frazione Villaretto, nell'ex casa comunale. L'associazione ha lo scopo di rinsalsdare e sviluppare i rapporti tra le popolazioni di espressione provenzale delle valli alpine piemontesi del Chisone, della Germanasca e dell'alta Dora Riparia. Tale scopo primario verrà perseguito nei modi che via via appariranno più convenienti ed in particolare:
a) diffondendo nell'area delle valli suddette la conoscenza della lingua, della cultura e della civiltà provenzale proprie della zona, a mezzo di conferenze, manifestazioni e pubblicazioni;
b) valorizzando le parlate provenzali ed il patrimonio linguistico che caratterizza le valli Chisone, Germanasca ed alta Dora Riparia;
c) promuovendo l'organizzazione di corsi scolastici e post scolastici tesi all'insegnamento dei dialetti e della cultura provenzale propri dell'area in cui l'associazione opera. All'uopo si varrà dei finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Piemonte o da altri Enti.
L'associazione non ha carattere politico (in senso partitico) nè confessionale.


Art. 2
Quale centro di cultura, l'associazione culturale La Valaddo intende risvegliare, mantenere, valorizzare e sviluppare la personalità morale delle valli elencate all'art. 1, proponendosi:
a) di conferire una sempre maggior dignità alle parlate provenzali di tali vallate incoraggiandone la conoscenza, la letteratura e lo studio scientifico;
b) di mantenere le tradizioni, le feste ed i costumi locali;
c) di studiare e di ravvivare il folclore, la musica e le canzoni popolari;
d) di contribuire alla tutela delle antiche vestigia che caratterizzano i vari centri dal punto di vista storico e turistico;
e) di favorire gli studi che concernono la storia delle valli e dei loro comuni e la conservazione di tutti i documenti che interessano la storia e la cultura locali;
d) di collaborare con tutte le associazioni e gli enti che si propongono analoghi fini.

Art. 3
Per il conseguimento dei propri scopi e per la diffusionedel proprio originale programma l'associazione si avvale del periodico La Valaddo il cui direttore responsabile è di diritto membro del Consiglio Direttivo dell'associazione al fine di assicurare il necessario collegamento tra l'associazione e il proprio organo.
Il direttore responsabile del periodico è assistito da un Comitato di redazione e da un Segretario di redazione.

Art. 4
Sono considerate lingue ufficiali dell'associazione il provenzale, il patois delle valli di cui all'art. 1, il francese e l'italiano.

Art. 5
Sono soci dell'associazione i cittadini delle valli sopra elencate, ivi residenti o emigrati in Italia o all'estero, la cui domanda di adesione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.
Possono essere soci le persone giuridiche, quali associazioni ed enti culturali aventi fini analoghi a quelli de La Valaddo e che come essa non abbiano carattere politico (in senso partitico) o confessionale.
I soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, sono tenuti a corrispondere all'associazione le quote annualmente deliberate dal Consiglio. La qualità di socio si perde per dimissioni, decesso od espulsione.

Art. 6
Su proposta del Consiglio Direttivo, l'assemblea può deliberare la nomina di "Corrispondenti", di "Manteneire" e di "Soci onorari".
Sono "Corrispondenti" coloro che, anche non parlando i dialetti provenzali delle valli di cui all'art. 1, validamente cooperano per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.
Sono "Manteneire" i soci che hanno onorato la loro parlata provenzale con scritti ed opere di particolare importanza.
Sono "Soci onorari" coloro che hanno ben meritato con opere di qualsiasi genere. Essi partecipano all'assemblea con voto consultivo.

Art. 7
Sono organi dell'associazione l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 8
L'assemblea è composta dai soci in regola con la quota associativa. Essa è convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno in una delle località comprese nelle valli citate all'art. 1.
L'assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo od il Presidente lo ritengono opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci.
La convocazione dell'assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, è fatta dal Presidente a mezzo lettera circolare con un preavviso di almeno otto giorni. L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ogni socio può essere latore di due deleghe.

Art. 9
Spetta all'assemblea:
a) nominare il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei revisori dei conti;
b) nominare, su proposta del Consiglio, i "Corrispondenti", i "Manteneire" e i "Soci onorari";
c) modificare lo statuto;
d) accettare lasciti e donazioni, quando ciò implichi impegni circa le attività future dell'associazione.
Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice ad eccezione di quelle di cui ai punti c) e d) del presente articolo per le quali è richiesta la maggioranza qualificata (cioè i 2/3) dei soci presenti o rappresentati.

Art. 10
Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberativo dell'associazione. Ad esso compete:
a) promuovere tutte le iniziative in grado di conseguire gli scopi e le finalità dell'associazione;
b) nominare nel suo seno un Vice presidente, un Segretario e un Tesoriere;
c) proporre all'assemblea la nomina di "Corrispondenti", "Manteneire" e "Soci onorari";
d) fissare le quote associative;
e) deliberare sull'ammissione ed espulsione dei soci;
f) nominare e revocare il direttore del periodico dell'associazione;
g) redigere un regolamento interno per il funzionamento dell'associazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di norma ogni trimestre, a mezzo lettera con un preavviso di almeno otto giorni.
Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri, ognuno dei quali può rappresentare per delrga un altro Consigliere.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. Nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente
Il Consiglio Direttivo è composto di n. 6 (sei) membri, tutti rieleggibili, oltre il direttore responsabile dell'organo dell'associazione, che ne fa parte di diritto. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni.

Art. 11
Il Presidente rappresenta l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Egli coordina l'attività dell'associazione, presiede l'assemblea e dirige il funzionamento del Consiglio Direttivo; egli dura in carica due anni ed è rieleggibile.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice presidente o, in mancanza, da un Consigliere scelto dal Consiglio Direttivo.

Art. 12
Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri scelti anche fra i non soci, controlla l'attività, amministrativa dell'associazione e ne riferisce all'assemblea.

I revisori dei conti possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Pinerolo, 28 febbraio 1979

All'originale firmati:

Livio Berger

Giuseppe Remigio Bermond

Corrado Bonnardel

Guigas Giulio

Guiot Bourg Ernesto

Ezio Martin

Merlo Ettore

Mauro Maria Perrot

Ugo Piton

Raviol Lino

Guido Ressent

Andrea Vignetta

Luigi Poët (Notaio)

   

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